Informazioni normative
Sulla G.U. è pubblicato il Decreto firmato in data 1° settembre 2016, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”.
In questo progetto l’Agenzia delle Entrate ha avviato un servizio a favore dei contribuenti attraverso il quale, accedendo alla propria area riservata del sito www.agenziaentrate.gov.it è possibile visualizzare il proprio modello 730 o il proprio modello Unico parzialmente pre compilati nelle sezioni relative agli immobili posseduti, ai redditi conseguiti ed agli oneri detraibili sostenuti nell’anno, tra cui appunto gli oneri relativi alle spese sanitarie.
Fino al Settembre 2016 erano obbligati alla comunicazione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” solo gli iscritti all’Albo dei Medici chirurghi e degli odontoiatri. A seguito della pubblicazione suddetta, sono obbligati alla trasmissione dei dati anche gli iscritti all’Albo professionale degli Psicologi.
Cosa cambia?
Quello che cambia per il cittadino è il fatto che al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico), troverà già inseriti nella parte pre compilata i dati relativi alle prestazioni psicologiche effettuate (che sarà stata trasmessa dallo psicologo all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti). Questi dati risulteranno accessibili anche alle persone alle quali il soggetto è fiscalmente a carico (per esempio i genitori o il coniuge). Il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi si è espresso considerando questo provvedimento un’ agevolazione burocratica nei confronti del paziente ma allo stesso tempo ha sottolineato come in determinate situazioni esso possa risultare lesivo del diritto alla privacy.
Nel caso in cui il paziente non fosse d’accordo nel fare sì che lo psicologo comunichi i suoi dati al “Sistema Tessera Sanitaria”, esiste comunque un modo per opporsi.
Come opporsi?
L’opposizione può essere espressa verbalmente dal paziente direttamente allo psicologo che annoterà sulla fattura la dicitura prevista per l’opposizione:
“FATTURA NON TRASMESSA AL SISTEMA TESSERA SANITARIA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL 730 PRECOMPILATO, PER OPPOSIZIONE DELL’ASSISTITO AI SENSI DELL’ART. 3 D.M. 31/07/2015 E DELL’ART. 7 D.LGS. N.196/2003 E SS.MM.II.”
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it
Carta dei diritti del consumatore – Utente delle prestazioni psicologiche
La Carta dei Diritti, frutto di un accordo tra Associazioni dei Consumatori e Ordine Nazionale degli Psicologi, è uno strumento per orientare l’utente ad un uso consapevole e responsabile delle prestazioni psicologiche.
Gli obiettivi della Carta dei Diritti sono:
- Migliorare la qualità del rapporto con il professionista psicologo;
- Garantire la tutela della salute del consumatore-utente;
- Affermare il diritto del consumatore-utente a ricevere un contratto trasparente;
- Informare il consumatore-utente sulla possibilità di dare avvio a procedure di conciliazione in caso di reclamo o contenzioso;
- Facilitare l’accesso alle informazioni;
- Rendere consapevole il consumatore-utente dei propri diritti.
Allegati
Carta dei diritti del consumatore
Codice deontologico degli psicologi
Link siti di Psicologia
Portale regionale dell’Ordine degli Psicologi
Ordine Psicologi Veneto
Portale Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP)
Studio ed équipe di Costruttivamente, studio di psichiatria e psicoterapia sede di Padova:
Costruttivamente